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Atto senza conformità catastale, notaio responsabile anche dopo la «correzione».

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22 lug 2026
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La redazione di un atto di compravendita privo della dichiarazione di conformità catastale comporta la responsabilità disciplinare del notaio. La successiva conferma dell’atto, oggi consentita dal Dl n. 50/2017, non elimina l’illecito già commesso. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 22902/2026, accogliendo il ricorso dell’Archivio notarile distrettuale di Como. I giudici di merito avevano escluso la responsabilità del notaio, ritenendo che la conferma dell’atto, intervenuta due anni dopo, avesse sanato la nullità anche sotto il profilo disciplinare. La Cassazione ha invece chiarito che il divieto previsto dall’art. 28 della legge notarile riguarda tutti gli atti affetti da nullità, totale o parziale. L’illecito si consuma nel momento stesso in cui il notaio riceve l’atto nullo e ha quindi natura istantanea. La successiva conferma dell’atto può produrre effetti sul piano civilistico, consentendone la conservazione, ma non cancella la responsabilità disciplinare già maturata. L’eliminazione successiva della causa di nullità potrà essere valutata soltanto ai fini della gravità della condotta e della determinazione della sanzione.