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Comodante alla cassa del Fisco.

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6 lug 2010
Circolari
Con il contratto di comodato un soggetto (comodante) consegna a un altro (comodatario) un bene mobile o immobile affinché quest'ultimo lo utilizzi per un determinato tempo o uso, con l'obbligo di restituirlo entro il termine convenuto o, in mancanza, su richiesta del comodante. Poiché il contratto di comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile, produce effetti obbligatori e non reali, il comodatario è titolare di un diritto personale di godimento e non di un diritto di proprietà. Si tratta, a ben vedere, di un rapporto di cortesia che quindi non genera alcun particolare vincolo giuridico. Difatti, il comodatario è un semplice detentore del bene mobile o immobile (Corte di cassazione, sezione II civile, ex multis, sentenza n. 5551 del 15 marzo 2005) e i relativi obblighi sono previsti e disciplinati, nei limiti e nei termini del personale godimento, a tutela dei diritti del comodante. Così inquadrato, sul piano giuridico il contratto di comodato: - non dà luogo ad alcun effetto traslativo della proprietà del bene, né il comodatario è titolare di un qualsiasi diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione); - è essenzialmente gratuito, non essendo previsto alcun corrispettivo. Il carattere di essenziale gratuità non viene meno per effetto dell'apposizione di un modus (si veda articolo a fianco), posto a carico del comodatario, di consistenza tale da non snaturare il rapporto, ponendosi come corrispettivo del godimento del bene e assumendo quindi la natura di una controprestazione (Corte di cassazione, sezione III civile, ex multis, sentenza n. 13920 del 8 giugno 2005); - attribuisce al comodatario precisi obblighi e responsabilità, fra i quali quelli di: a) custodire e conservare il bene oggetto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia; b) sostenere le spese di manutenzione ordinaria necessarie per evitare il deterioramento non fisiologico del bene stesso; c) non concedere il bene in godimento a terzi senza la preventiva autorizzazione del comodante; - si estingue con la morte del comodatario e il comodante può pretendere dagli eredi l'immediata restituzione del bene. Dal punto di vista fiscale, tali aspetti fanno sì che il comodatario di bene immobile non possa essere considerato soggetto passivo. Tuttavia, come vedremo, non mancano i casi in cui la norma tributaria trova applicazione anche per il comodatario. Imposte sui redditi Per il bene immobile concesso in comodato la soggettività passiva rimane unicamente in capo al comodante, in virtù della disposizione secondo cui i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo della persona che possiede l'immobile a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale (articolo 26 del Dpr 917/86, in seguito "Tuir"). Il comodatario, quindi, è completamente estraneo al prelievo tributario, essendo detentore dell'immobile e non proprietario o titolare di diritto reale immobiliare. Il fabbricato abitativo concesso in comodato va equiparato all'immobile tenuto a disposizione (articolo 41 del Tuir; agenzia delle Entrate, circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, paragrafo 2), con la conseguenza che il comodante (proprietario) ha l'obbligo di dichiarare la rendita catastale (rivalutata del 5%) aumentata, se ricorrono i presupposti, di un terzo (risoluzione 7 giugno 1980 prot. 7/441). Ad esempio, non si applica la maggiorazione di un terzo per l'abitazione data in uso gratuito a un proprio familiare (coniuge, figli, fratelli), a condizione che questi vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica (codice di utilizzo 10 per il quadro RB del modello Unico-PF 2010 o per il quadro B del modello 730/2010). Imposta di registro Il contratto di comodato di beni immobili va comunque registrato in termine fisso e assoggettato a imposta in misura fissa (168 euro); se di beni mobili, è un atto che va registrato solo in caso d'uso e sottoposto a tassazione in misura fissa (agenzia delle Entrate, risoluzioni n. 71/E del 25 maggio 2006 e n. 14/E del 6 febbraio 2001). Imposta di bollo Sul contratto di comodato si applica l'imposta di bollo in misura pari a 14,62 euro per ogni foglio che è composto da quattro facciate, vale a dire da quattro pagine (articolo 5 del Dpr 642/72). Ici Anche ai fini dell'applicazione dell'Ici il soggetto passivo è il comodante, proprietario dell'immobile o titolare di diritto reale di godimento sullo stesso (articolo 3 del Dlgs 504/92), essendo il comodatario completamente estraneo al prelievo fiscale (circolare n. 7/1106 del 10 giugno 1993, risposta 5.11). Sin dall'origine non era possibile, da parte dei comuni, assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito a un familiare in quanto, in tal caso, non vi era identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta e il soggetto dimorante abitualmente nell'unità stessa (circolare n. 96/E del 4 aprile 1997). Il potere di assimilazione è stato previsto successivamente, con la disposizione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 59 del Dlgs 446/97, in virtù della quale ciascuna amministrazione comunale può considerare – con apposita norma regolamentare o deliberazione – abitazioni principali, con conseguente applicazione dei relativi benefici (esenzione, detrazione, aliquota ridotta), quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (stabilendo il grado di parentela). Fabbricati rurali Il contratto di comodato di un terreno agricolo costituisce un altro titolo idoneo ai fini del riconoscimento della ruralità del fabbricato destinato a edilizia abitativa (articolo 9 del vigente decreto legge 557/93 convertito dalla legge 133/94).

Fonte: Il Sole 24Ore