Cassazione, preliminare di compravendita: mediatore deve risarcire il danno se non adempie all obbligo di corretta informazione .
Con la sentenza n. 19095/2011 la Corte di Cassazione ha affermato che, nell`ambito di un preliminare di compravendita, il mediatore che non adempie all`obbligo di corretta informazione è al risarcimento del danno. La Corte, ai fini del risarcimento danni in favore del promissario acquirente, ha pertanto confermato la responsabilità in solido fra il promittente venditore e il mediatore che, fidando solo sulla dichiarazione scritta del secondo, assicura che l`immobile oggetto del preliminare di compravendita sia libero da pesi. Secondo la motivazione del Palazzaccio, il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un particolare incarico, a svolgere specifiche indagini di natura tecnico-giuridica, come ad esempio l`accertamento della libertà dell`immobile oggetto del trasferimento mediante le visure catastali e ipotecarie, è comunque tenuto nell`adempimento della sua prestazione a un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende in positivo l`obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, e in negativo il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato.
Fonte: StudioCataldi.it
Fonte: StudioCataldi.it