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Immobili d impresa alle sezioni unite.

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16 apr 2010
Circolari
Luigi LovecchioAuspicato l`intervento delle Sezioni unite della Cassazione sulla natura costitutiva o dichiarativa, ai fini Ici, della rendita catastale dei fabbricati di categoria D delle imprese, non censiti. La Sezione tributaria della Corte, con l`ordinanza 8485 depositata il 9 aprile, ha rilevato il contrasto all`interno della Cassazione e ha quindi trasmesso gli atti al primo presidente per il coinvolgimento delle Sezioni Unite. I giudici hanno colto l`occasione per suggerire che la risoluzione del contrasto avvenga anche tenendo conto della sentenza 87/2006 della Corte costituzionale che ha dichiarato la legittimità della disciplina Ici di questi fabbricati. Ai sensi dell`articolo 5, comma 3 del Dlgs 504/92, gli immobili di categoria D, privi di rendita e interamente posseduti da imprese, sono assoggettati al tributo comunale sulla base del valore risultante dalle scritture contabili, rivalutato con appositi indici ministeriali. Questa modalità di tassazione vale fino all`anno nel corso del quale avviene l`attribuzione della rendita. Secondo l`opinione tradizionale, confortata dalla prassi ministeriale (circolare 27/E/98) e dalla prima giurisprudenza della Cassazione (12271/2004), la disciplina comporta che la tassazione a valore contabile sia definitiva e non sia quindi suscettibile di alcun conguaglio, rispetto all`imponibile catastale. Questo significa, in pratica, che la rendita successivamente attribuita dagli uffici del Territorio ha effetti costitutivi e trova applicazione a partire dall`anno successivo alla sua attribuzione. Nell`impostazione più recente (Cassazione 10969/2009), invece, si ritiene che la rendita catastale debba essere adottata ai fini Ici a partire dalla data della presentazione della denuncia di accatastamento. In sostanza, il periodo che va dall`ultimazione del fabbricato sino alla domanda di accatastamento è soggetto a imposta sulla base del valore contabile, in via definitiva. Il periodo che inizia successivamente e termina con l`attribuzione della rendita è tassato solo in via provvisoria a mezzo delle scritture contabili, poiché una volta ottenuta la rendita si effettuano i conguagli tra quanto pagato e quanto dovuto in virtù del valore determinato con l`ordinario criterio catastale. Sull`argomento è intervenuta la Consulta, con la sentenza 67/2006, che ha ritenuto che non vi sia alcuna irragionevolezza nell`adozione di un criterio di tassazione specifico per i fabbricati D delle imprese, diverso da quello degli altri fabbricati. Tanto, in ragione della necessità di procedere a stima diretta di tali immobili e quindi dell`estrema difficoltà di individuare una rendita provvisoria. È in questo quadro che la sezione tributaria della Cassazione ha avvertito l`esigenza di giungere a un`interpretazione uniforme della disciplina, sollecitando la convocazione delle Sezioni Unite.

Fonte: Sole 24 Ore