logo

stiamo cercando il tuo immobile ideale su oltre 43000 offerte

caricamento
+39 02 89954059
italcase.it

News

Canone di locazione ribassato: niente obbligo di registrazione.

Italcase.it
1 lug 2010
Circolari
La riduzione del corrispettivo non comporta riliquidazione dell`imposta né risoluzione del contratto

L`accordo intervenuto tra il locatore e il conduttore per la riduzione del canone di locazione di un contratto in corso, non va obbligatoriamente comunicato all`Amministrazione finanziaria, ovvero non deve essere registrato in termine fisso. Tuttavia, per rendere certo e computabile il patto (che comporta la riduzione della base imponibile ai fini del Registro e delle imposte dirette), le parti possono richiederne la registrazione volontaria per attribuire data certa allo stesso accordo. Questo, in sintesi, il chiarimento giunto con la risoluzione n. 60/E del 28 giugno.
Il documento opera in primis una ricognizione delle disposizioni che interessano, ai fini dell`imposta di registro, gli eventi successivi alla conclusione del contratto di locazione, da assoggettare autonomamente a registrazione. In particolare, ai sensi dell`articolo 17 del Tur, vanno registrate in termine fisso, anche se stipulate verbalmente o se il relativo contratto è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, le cessioni, risoluzioni e proroghe dell`originario contratto. Il versamento dell`imposta (67 euro) deve avvenire entro 30 giorni dall`evento. Pertanto, le parti che risolvono un contratto in essere ovvero ne modificano alcuni elementi (soggetti, termine finale di efficacia) devono comunicarlo all`Agenzia delle Entrate, pagando la relativa imposta.
Per verificare se l`accordo di riduzione del canone di locazione implica la novazione del contratto originario (quindi, la sua risoluzione), i tecnici dell`Agenzia si rifanno all`orientamento della Corte cassazione, secondo cui `...le sole variazioni del canone non sono di per sé indice di una novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione...` (sentenza 5576/2003). Quindi, va escluso che l`accordo di riduzione del canone debba essere obbligatoriamente comunicato all`Amministrazione finanziaria ai sensi dell`articolo 17.
La comunicazione viene esclusa anche considerando il disposto dell`articolo 19 del Tur, che impone di denunciare, entro venti giorni dal loro verificarsi, gli `...eventi...che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta` (tra questi eventi rientra, invece, l`aumento del canone di locazione, che, comportando un amento della base imponibile, determina la liquidazione della maggiore imposta di registro).
Alla luce di tali considerazioni, l`Agenzia afferma che è interesse delle parti e risponde a finalità probatorie (data certa di fronte ai terzi, a norma dell`articolo 2704 cc) attribuire certezza e computabilità all`accordo, in quanto la diminuzione del canone determina riduzione della base imponile ai fini dell`imposta di registro, dell`Iva e delle imposte sui redditi. Pertanto, è possibile la registrazione volontaria del nuovo patto in base all`articolo 8 del Tur, il quale prevede che, anche in assenza di un obbligo di legge, `Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di una atto`. L`imposta è dovuta nella misura fissa di 67 euro.
La risoluzione precisa infine che la scrittura privata tra il locatore e il conduttore sconta l`imposta di bollo fin dall`origine, nella misura di 14,62 euro per ogni foglio.

Fonte : Fisco Oggi