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Cessioni di pertinenze ad abitazioni effettuate da impresa costruttrice - Chiarimenti ministeriali.

Italcase.it
9 lug 2007
Circolari
I fabbricati strumentali legati da vincolo pertinenziale ad un`abitazione acquisiscono, ai fini IVA, natura di fabbricati abitativi, a prescindere dal numero delle unita` poste a servizio dello stesso immobile residenziale. Così, in caso di cessione di una ``prima casa`` unitamente a due box alla stessa pertinenziali, effettuata dall`impresa costruttrice entro quattro anni dall`ultimazione della costruzione, entrambe le autorimesse devono essere trattate come se fossero anch`esse immobili abitativi, per cui: · su un box potra` essere applicata l`aliquota IVA del 4% (in virtu` della nota II-bis all`art. 1 della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. 131/1986, che estende le agevolazioni ``prima casa`` anche all`acquisto delle pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale); · sull`altro box potra` essere applicata l`aliquota IVA prevista per la cessione di abitazioni non di lusso, pari al 10% (e non, invece, quella ordinaria del 20% applicabile, in genere, al trasferimento di immobili strumentali). Cosi` precisa l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 139/E del 20 giugno 2007, chiarendo nuovamente il regime fiscale applicabile alla cessione di immobili che, ancorche` non classificati catastalmente come abitazioni, sono pertinenziali e posti al servizio di fabbricati abitativi. Gia` con la precedente C.M. 12/E/2007, la stessa Amministrazione finanziaria ha chiarito che la cessione delle pertinenze segue lo stesso regime fiscale applicabile, in generale, alla vendita del bene principale, purche` il vincolo pertinenziale venga comunque evidenziato nell`atto di vendita. Con la citata R.M. 139/E/2007, l`Agenzia affronta nuovamente la questione con riferimento ad un caso specifico, relativo alla cessione di una ``prima casa``, unitamente a due box alla stessa pertinenziali (entrambi accatastati nella categoria C/6), effettuata dall`impresa costruttrice entro i quattr! o anni d all`ultimazione dei lavori di costruzione. In tal ambito e` stato, quindi, chiarito che: · entrambi i box devono essere considerati come fabbricati abitativi, essendo posti a servizio di un`abitazione. Pertanto la cessione degli stessi, effettuata dall`impresa costruttrice entro i quattro anni dall`ultimazione, e` assoggettata ad IVA ai sensi dell`art. 10, comma 1, n.8-bis del D.P.R. 633/1972 (che disciplina l`imponibilita` IVA dei trasferimenti di fabbricati abitativi); · per quanto riguarda l`aliquota IVA applicabile: - la prima pertinenza e` imponibile IVA con l`aliquota prevista per la ``prima casa`` pari al 4%, in base n. 21) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R.633/1972 (che richiama la nota II-bis dell`art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131[1]); - la seconda pertinenza e` imponibile IVA con aliquota del 10%, in conformita` al regime applicabile alle abitazioni non di lusso, in base al n. 127-undecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972[2]. In entrambi i casi, le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna. -------------------------------------------------------------------------------- [1] Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art.1, nota II-bis, (richiamata dal n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972): (omissis) Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l`acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell`immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita` immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell`acquisto agevolato. (omissis) [2] D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - Istituzione e discipl! ina dell `imposta sul valore aggiunto (omissis) Tabella A, Parte III - Beni e servizi soggetti all`aliquota del 10% (omissis) n. 127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 del Ministro dei lavori pubblici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta` o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorche` non ultimate, purche` permanga l`originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella. Fonte: ANCE Ufficio Studi Italimprese