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Diverse le sentenze che definiscono i requisiti della dimora principale.

Italcase.it
8 giu 2011
Circolari
Due unità immobiliari contigue, se utilizzate unitariamente come dimora abituale del contribuente e della sua famiglia, sono esenti da Ici anche se autonomamente accatastate. L'affermazione è contenuta nelle sentenze n. 12269/2010 e n. 3397/2010 della Corte di cassazione. Al contrario, non può beneficiare dell'esenzione l'immobile di residenza di uno dei coniugi qualora la residenza degli altri familiari sia ubicata in un immobile diverso. La precisazione giunge dalla sentenza n. 14389/2010 della Cassazione.
Con l'avvicinarsi del termine del pagamento del primo acconto Ici 2011, si affollano i dubbi sulla portata dell'esenzione per l'abitazione principale, sancita nell'articolo 1 del Dl 93/2008.
La prima fattispecie riguarda il caso in cui la famiglia utilizza promiscuamente e unitariamente due distinte unità immobiliari contigue, situate ad esempio sullo stesso piano o su piani comunicanti. In tale situazione – secondo la Cassazione – non rileva la circostanza che le stesse siano autonomamente accatastate: infatti, l'articolo 8, Dlgs 504/92, che contiene la definizione di abitazione principale, richiede solo la destinazione d'uso a dimora abituale del contribuente, senza alcun riferimento alla situazione catastale degli immobili. Su questo punto, peraltro, il Dlgs 23/2011, attuativo del federalismo municipale, all'articolo 8, contiene una disposizione specifica riferita alla futura Imu, l'imposta municipale che sostituirà l'Ici a partire dal 2014. Si precisa infatti che l'abitazione principale esente dovrà essere «l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare». È evidente che la previsione ha la funzione di superare l'orientamento di Cassazione favorevole ai contribuenti.
Di segno opposto è invece la statuizione che riguarda il caso di residenza disgiunta dei due coniugi. Il caso esaminato dalla Corte riguardava un coniuge residente, per ragioni di lavoro, in un Comune diverso da quello di residenza dell'altro coniuge e dei figli. Secondo la sentenza, la definizione legislativa di abitazione principale richiede la compresenza della dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. Tanto, a meno che il contribuente non provi la frattura del rapporto coniugale. Nella situazione in esame, pertanto, l'unica abitazione principale è quella di residenza dell'altro coniuge e dei figli. Nella futura Imu, il requisito della dimora congiunta dei contribuenti e dei familiari sembra invece superato. Un altro tema critico relativo all'esenzione riguarda l'esatta individuazione delle ipotesi di assimilazione all'abitazione principale. La disposizione del Dl 93/2008 estende infatti l'esenzione alle assimilazioni legali (si veda la «Parola chiave» qui a fianco) e alle assimilazioni regolamentari adottate alla data del 29 maggio 2008. Secondo l'interpretazione fornita nella risoluzione n. 2/09 delle Finanze, le assimilazioni regolamentari sono solo quelle tipizzate in disposizioni di legge. Tali sono, dunque, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale e gli immobili non locati posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero. Ne consegue che sarebbero, al contrario, soggetti ad Ici, ad esempio, i fabbricati dei cittadini italiani non residenti, iscritti all'Aire. Lo stesso dicasi per le delibere comunali che avessero equiparato all'abitazione principale gli immobili affittati a soggetti che vi dimorano. Ugualmente irrilevanti sono le clausole regolamentari di assimilazione adottate dopo il 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del Dl 93/2008).
Tra l'altro, nella futura imposta municipale del federalismo l'esenzione sembra applicabile solo per l'abitazione principale in senso stretto, senza più estensioni ad assimilazioni di sorta.

Fonte: Il Sole 24Ore