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Il bonus prima casa rimane.

Italcase.it
10 mag 2010
Circolari
Non perde i benefici `prima casa` il contribuente che, entro i diciotto mesi successivi all`acquisto, non trasferisce la residenza nel Comune di ubicazione dell`immobile ma, nello stesso arco temporale, provvede a cedere l`immobile e ad acquistarne un altro con le medesime caratteristiche in un altro centro. A stabilirlo la Ctp Milano con la sentenza n. 53/29/10. Il caso sottoposto ai giudici lombardi trae origine dall`impugnazione, da parte di un contribuente, di alcuni avvisi di liquidazione coi quali l`ufficio aveva revocato i benefici `prima casa` (chiedendo pertanto al contribuente il pagamento di maggiori imposte) sia con riferimento alle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia in relazione all`imposta sostitutiva sulle operazioni di credito (il mutuo). I giudici hanno evidenziato che, all`atto dell`acquisto del secondo immobile da destinare a `prima casa`, non era ancora spirato il termine previsto dalla legge (diciotto mesi dalla data dell`acquisto) per effettuare il trasferimento della residenza. Entro tale arco temporale, il contribuente aveva quindi modificato i propri programmi provvedendo a cedere il primo immobile per acquistarne un altro (una villetta sempre destinata a `prima casa`), ubicato in un altro Comune. Quindi, la condotta del ricorrente non avrebbe arrecato alcun danno all`Erario in quanto il contribuente (nel giro di 13 mesi) ha goduto di un immobile usufruendo dei benefici fiscali.

Fonte: Il Sole 24 Ore