logo

stiamo cercando il tuo immobile ideale su oltre 43000 offerte

caricamento
+39 02 89954059
italcase.it

News

Il canone non riscosso contribuisce al reddito.

Italcase.it
5 lug 2010
Circolari
Le tasse si pagano anche sul reddito non percepito: in linea di principio la risposta al quesito posto dal lettore è affermativa. L`articolo 26, comma 1, del vigente Dpr 917/86 (Tuir) dispone fra l`altro che (si veda Commissione tributaria regionale Puglia, sezione VI, sentenza n. 38 del 22 luglio 2005): - i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono beni immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, per il periodo d`imposta in cui si è verificato il possesso; - i redditi derivanti da contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. La norma di legge, dunque, consente al locatore di non dichiarare ai fini delle imposte sul reddito i canoni di locazione solamente in caso di immobili adibiti «ad uso abitativo» (si veda Commissione tributaria regionale Toscana, sezione XXXIV, sentenza n. 15 del 2 marzo 2000). Peraltro, per questi immobili abitativi il ministero delle Finanze ha ribadito che in assenza di un procedimento giurisdizionale di sfratto concluso, il canone di locazione deve essere «comunque dichiarato così come risultante dal contratto di locazione, ancorché non percepito, rilevando in tal caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo» (circolare n. 150/E del 7 luglio 1999; in senso conforme, circolare n. 101/E del 19 maggio 2000, risposta 5.2). Il lettore sarebbe quindi tenuto a denunciare i canoni non riscossi, trattandosi di bene immobile adibito a uso commerciale. Il condizionale però è d`obbligo in virtù del pensiero di una parte della giurisprudenza di legittimità che, sulla base di un percorso argomentativo fondato sulla capacità contributiva effettiva e non meramente fittizia o apparente del contribuente (articolo 53 della Costituzione), ha ritenuto esplicitamente che non è consentito tassare quelle ricchezze che non siano state concretamente conseguite dal soggetto passivo (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 6911 del 7 maggio 2003). Secondo questo criterio giurisprudenziale, qualora non si debba fare ricorso alla rendita catastale, i dati contrattuali forniscono solo un`indicazione presuntiva, con possibilità quindi da parte del soggetto passivo di fornire prova contraria. In definitiva, nel caso in questione il contribuente, non potendo avvalersi della particolare agevolazione stabilita dal citato articolo 26, comma 1, secondo periodo, del Tuir, sarebbe tenuto a dichiarare ai fini dell`Irpef (modello Unico 2010-Persone fisiche o modello 730/2010) i canoni contrattuali anche se non effettivamente percepiti. Ma, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, bene farebbe, con l`aiuto e l`assistenza del proprio consulente, a inoltrare alla locale agenzia delle Entrate competente un`apposita istanza di rimborso per l`imposta, corrispondente ai canoni non riscossi, versata e non dovuta (si veda articolo 38, primo comma, del vigente Dpr 602/73). Successivamente si potrà impugnare il rifiuto espresso o tacito della restituzione dell`Irpef, proponendo ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente. Tutto questo perché l`attuale disciplina, a nostro parere, non risulta affatto equilibrata.

Fonte: Il Sole 24Ore