logo

stiamo cercando il tuo immobile ideale su oltre 43000 offerte

caricamento
+39 02 89954059
italcase.it

News

Immobili di terzi in locazione, ristrutturarli non dà credito.

Italcase.it
1 mar 2012
Circolari
Per fruire del beneficio concesso alle imprese che effettuano investimenti nelle aree depresse e svantaggiate, è necessaria l’effettiva sopportazione del costo del bene

Respinto il ricorso di un contribuente che riteneva di avere diritto al credito di imposta previsto gli investimenti nelle aree svantaggiate avvenuti nel periodo 2001-2006 (articolo 8, legge 388/2000), per i costi di ristrutturazione sostenuti su beni immobili avuti in locazione. È quanto previsto dall’ordinanza della Cassazione 2544 del 21 febbraio.

Il fatto
A seguito del giudizio di primo grado, sfavorevole al contribuente, relativo a un avviso di recupero del credito di imposta non spettante, la Commissione tributaria regionale ne accoglieva l’appello ritenendo che nella fattispecie ricorressero i presupposti per legittimare l’utilizzo del credito (articolo 8 della legge 388/2000). In particolare, per il giudice del riesame, rientrano nella disciplina agevolativa delle imprese tutti gli investimenti effettuati sui beni che risultino nella disponibilità effettiva dell’imprenditore, e ciò “indipendentemente dalla proprietà o meno”.
L’ente impositore ricorre per Cassazione sostenendo che la decisione impugnata ha violato la legge (articolo 8, comma 2, legge 388/2000) per non avere rilevato che gli investimenti effettuati afferivano a spese di ristrutturazione di immobili altrui e non propri.

Agevolazione per gli investimenti
Si osserva preliminarmente che l’articolo 8 della legge 388/2000 ha disposto la concessione di un credito d’imposta a favore dei titolari di reddito di impresa che effettuano, nel periodo 2001-2006, investimenti nelle aree depresse e svantaggiate. Al comma 2 sono individuati i nuovi investimenti suscettibili di agevolazione. Si tratta dei beni strumentali materiali e immateriali (articoli 67 e 68 del Tuir), compresi quelli acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria. I beni devono essere destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali dette e devono eccedere l’ordinario rinnovo dell’apparato produttivo esistente. In caso di strutture impiantate ex novo, rileva l’intero importo dei costi sostenuti per la realizzazione dei nuovi investimenti
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni sopra indicati eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuato nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione.

La circolare 38/2002 ha chiarito che l’agevolazione è fruibile per tutti gli immobili strumentali, purché destinati a strutture produttive situate nelle aree svantaggiate. Essa, pertanto, è applicabile sia agli immobili strumentali per destinazione sia a quelli strumentali per natura. Di conseguenza, non possono essere agevolati gli immobili strumentali per natura dati in locazione a terzi (diversamente dagli immobili strumentali per destinazione, in quanto direttamente afferenti a una struttura produttiva dell’impresa localizzata nelle aree svantaggiate).

Motivi della decisione
Con la decisione 1544/2012, la Suprema corte ritiene di non condividere le conclusioni contrastate e stabilisce il principio che deve essere cassata la decisione del giudice del merito che abbia violato il disposto della disciplina agevolativa per gli investimenti nelle aree economicamente svantaggiate in relazione all’utilizzo dei contratti di locazione finanziaria.
Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria in quanto la tesi della società è in palese contrasto con lo spirito della legge 388/2000, intesa a promuovere nuovi investimenti produttivi, in particolare proprio per il fatto che gli investimenti non afferivano a spese dell’imprenditore, atteso che la chiara disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 388/2000 prescrive che “per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni”.
Nella specie si tratta, infatti, di beni immobili condotti in locazione dalla società richiedente il beneficio, mentre l’effettiva sopportazione del costo del bene per il quale il contribuente invoca l’applicazione dell’agevolazione ex articolo 8, legge 388/2000, costituisce conditio sine qua non per fruire del beneficio, rimanendo irrilevanti eventuali accordi inter partes tra fornitore del bene e cliente (Cassazione 16566/2011).
Peraltro, occorre ricordare che “La semplice variazione di status di un bene di proprietà del contribuente passato a bene strumentale non è condizione sufficiente per fruire delle agevolazioni previste dalla disciplina per i nuovi investimenti” (Cassazione 11224/2011).

Fonte: Fisco Oggi