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Immobili industriali senza rimborsi.

Italcase.it
18 mag 2010
Circolari
Il 30 giugno scade il termine «perentorio» per presentare la certificazione della perdita di gettito Ici conseguente all'accatastamento, con metodo "Docfa" degli immobili di categoria D, secondo quanto previsto dall'articolo 64 della legge 388/2000. Il termine è perentorio «a pena di decadenza» secondo l'articolo 1, comma 712, della legge 296/2007. Difficile precisare quanti siano i comuni che potranno ottenere i rimborsi. Alla luce delle indicazioni applicative fornite da Economia e Viminale all'inizio dell'anno scorso saranno probabilmente pochissimi, in quanto il superamento dei limiti di perdita di gettito (0,5% della spesa di parte corrente e comunque 1549,37 euro) esclusivamente per gli accatastamenti di fabbricati D avvenuti nel 2009 potrà riguardare solo piccoli comuni in cui vi siano stati accatastamenti di fabbricati di dimensioni e valori significativi. Questo chiarimento applicativo, che rischia di azzerare gli effetti della legge, non appare condivisibile, ma diventa "comprensibile" alla luce degli effetti che la norma iniziale ha determinato nel tempo. La norma era stata varata per sopperire alle perdite di gettito Ici determinate dalla diminuzione dell'imponibile nel passaggio da quello basato sui valori iscritti a bilancio dall'impresa (articolo 5, comma 3 del Dlgs 504/92) o da vecchi accatastamenti d'ufficio rivalutati automaticamente a quello, eseguito dai contribuenti, sulla base del metodo "docfa" con riferimento a rendimenti bassi (2%) e valori di mercato datati (1989). In piccoli comuni con insediamenti industriali significativi la perdita di gettito era stata tale da portarne alcuni alla soglia del dissesto. Nel corso degli anni la mancanza di un termine perentorio per presentare le certificazioni e le interpretazioni estensive della norma avevano determinato un aumento sempre più significativo degli importi richiesti. La difficoltà di copertura dei trasferimenti e di un controllo puntuale sulle certificazioni sono probabilmente alla base della norma (articolo 2-quater del Dl 154/2008) che aveva previsto, entro il 31 gennaio 2009, una ricertificazione delle perdite di gettito per tutte le annualità anteriori al 2005. L'ultimo intervento sulla questione è quello di Economia e Viminale, che pur correggendo la loro posizione su alcuni punti assumono sulla «annualità» una posizione che rende quasi nulla per i comuni la possibilità di recuperare la perdita di gettito. Questa presa di posizione appare in contrasto con la lettera e lo spirito della norma; l'affermazione che il confronto annuale sarebbe previsto dall'articolo 64 della legge 388/2000 appare incongrua in quanto la norma non può aver altro senso che la necessità di una verifica annuale del livello del contributo richiesto in rapporto alle uscite di parte corrente, poiché sia la perdita di gettito sia le uscite potrebbero avere avuto da un anno all'altro variazioni significative, ed è necessario che la perdita di gettito resti superiore al parametro stabilito. L'interpretazione ministeriale per converso potrebbe determinare il fatto che un comune con una perdita di gettito dello 0,49% per anno delle uscite di parte corrente avrebbe una perdita del 4,41% nei nove anni trascorsi senza avere diritto a un centesimo di contributo. Questa lettura è infine contraddittoria con tutte le indicazioni precedenti, in cui si dava per scontato il consolidamento della perdita di gettito maturata di anno in anno, con divieto quindi di aggiornamento dell'imponibile calcolato a valori di bilancio sulla base dei parametri annuali (circolare ministero dell'Interno FL n. 6/2008, punto 3). Sarebbe opportuno che i ministeri interessati chiarissero questo aspetto in termini congrui prima della scadenza del termine.

Fonte: Il Sole 24 Ore