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29 giu 2010
Circolari
In vista del 1° luglio, data di entrata in vigore delle nuove norme che cambiano radicalmente le modalità di redazione dei contratti di compravendita immobiliare, il Consiglio nazionale del notariato ha diffuso la circolare con le prime istruzioni operative. Uno dei passaggi più importanti è senz'altro quello che interpreta la nuova norma (comma 14 dell'articolo 19 del Dl 78/2010) nella parte in cui impone che «il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari». Per il Notariato, va escluso che la norma esaurisca la sua portata nel momento in cui il notaio completi l'accertamento e la verifica, restandone indifferente l'esito. Così facendo si svaluterebbe completamente la norma diventerebbe inutile: la conseguenza che se ne deve trarre è dunque che, nel caso in cui questa conformità non sussista, a causa della mancata volturazione del titolo di acquisto del dante causa, il notaio è obbligato, prima della stipula, a pretendere l'aggiornamento del catasto. Il Notariato rileva che, nella prassi professionale, vi sono casi in cui la non conformità tra i due registri è "fisiologica" e, quindi, tale da non impedire la stipula. Per esempio: - la mancata volturazione (e trascrizione) per il fatto che pendono i termini per procedere agli adempimenti. Questo accade se c'è una sequenza di contratti, come nel caso di due compravendite, una dopo l'altra, o della vendita stipulata contestualmente al contratto di mutuo; - le ipotesi di acquisti per i quali è irrilevante la pubblicità immobiliare e che prescindono dalla precedente titolarità (come l'acquisto per usucapione non accertato giudizialmente o quello talmente risalente nel tempo da essersi perse le tracce del titolo d'acquisto); - i casi in cui la non conformità tra i registri è provocata dall'applicazione di regole il cui effetto è proprio quello di produrre la difformità: si pensi all'acquisto effettuato in comunione dei beni da un solo coniuge, che produce effetti in capo all'altro coniuge, del quale né i registri immobiliari né quelli catastali portano menzione. La circolare chiarisce, inoltre, altri aspetti, interpretando la nuova norma nel senso che essa: - comprende nel suo ambito applicativo anche gli atti costitutivi dei diritti reali di garanzia (cioè la costituzione di ipoteche) e di servitù; - non si applica a terreni, fabbricati al grezzo o in corso di costruzione, fabbricati diroccati e fabbricati rurali per i quali ricorrono i requisiti di ruralità (mentre si applica ai fabbricati rurali, ovunque accatastati, per i quali non ricorrano i requisiti di ruralità); - non si applica alle parti comuni condominiali.

Fonte: Il Sole 24 Ore