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L Ici allarga le agevolazioni.

Italcase.it
26 mag 2010
Circolari
Il contribuente ha diritto all'esenzione Ici se utilizza contemporaneamente diversi fabbricati come abitazione principale, anche nel caso in cui il titolare degli immobili non è un unico proprietario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 12269 del 19 maggio 2010. La decisione Per i giudici di piazza Cavour quello che conta è l'effettiva utilizzazione come abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, a prescindere dal numero delle unità catastali. Non importa, peraltro, che gli immobili distintamente iscritti in Catasto siano «di proprietà non di un solo coniuge ma di ciascuno dei due in regime di separazione dei beni». A patto che «il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono». Secondo la Cassazione, un'interpretazione contraria non sarebbe rispettosa della finalità legislativa di ridurre il carico fiscale sugli immobili adibiti a "prima casa", confermata dalla previsione dell'esenzione totale dal 2008. Il parere dell'Economia Tuttavia, la tesi dei giudici di legittimità si pone in contrasto con quanto affermato dal dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia (risoluzione 6/2002) sui presupposti richiesti per usufruire dei benefici fiscali. Il ministero ha infatti precisato che due o più unità immobiliari vanno singolarmente e separatamente soggette a imposizione, «ciascuna per la propria rendita». Dunque, solo una può essere considerata ai fini Ici come abitazione principale. Il contribuente, per usufruire dell'esenzione, dovrebbe richiedere l'accatastamento unitario degli immobili, per i quali è attribuita in Catasto una distinta rendita, presentando all'ente una denuncia di variazione. L'agevolazione Bisogna ricordare che l'agevolazione non è più limitata solo ad aliquota agevolata e detrazione. Dal 2008 non sono più tenuti al pagamento dell'Ici i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale, che è quella in cui i contribuenti hanno la residenza anagrafica e che destinano a dimora abituale. Sono escluse dal beneficio solo le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli). L'estensione In base a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legge 93/2008, l'esenzione si estende agli immobili assimilati dai Comuni alla prima casa e alle pertinenze. Questa norma ha però dato luogo a dubbi interpretativi. Non a caso, entro il 26 agosto 2008 i contribuenti hanno avuto la possibilità di rimediare all'errore pagando in ritardo l'acconto Ici 2008 senza sanzioni né interessi. Il beneficio si applica agli immobili parificati dalla legge all'abitazione principale (appartenenti alle cooperative edilizie e assegnati ai soci) e a quelli assimilati dai Comuni. Il dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia (risoluzione 1/2009) ha però precisato, modificando il proprio orientamento manifestato con la risoluzione 12/2008, che l'agevolazione opera solo nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge. Quindi, si può considerare adibita a prima casa l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o cura, a condizione che non risulti locata, e quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Per il ministero, però, è necessario che il Comune abbia espresso la volontà di effettuare l'assimilazione concedendo aliquota agevolata e/o detrazione entro la data fissata dalla legge (29 maggio 2008). In questi casi il Comune ha diritto al rimborso da parte dello Stato del minor gettito Ici.

Fonte: Il Sole 24 Ore