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Per il beneficio prima casa conta il requisito all acquisto.

Italcase.it
13 set 2010
Circolari
Per stabilire la spettanza o meno dei benefici fiscali previsti per l`acquisto della prima casa, occorre fare riferimento alla nozione di abitazione «non di lusso» vigente al momento del suo acquisto, anziché a quello della sua costruzione. A precisarlo la sentenza 17600/10 della Cassazione . La vicenda processuale trae origine dal ricorso col quale un contribuente aveva impugnato per illegittimità l`avviso di liquidazione emanato per revocare le agevolazioni fiscali stabilite per l`acquisto della prima casa, avvenuto nel corso del 2001. I giudici tributari di merito avevano dato ragione al contribuente. In particolare, la Ctr competente ha ritenuto che, ai fini della determinazione delle caratteristiche «di lusso» del fabbricato, nel caso di specie fosse applicabile non il Dm 2 agosto 1969, bensì il precedente Dm 4 dicembre 1961, trattandosi di bene immobile costruito prima dell`entrata in vigore del nuovo decreto. I giudici di legittimità hanno invece ribaltato la decisione e, quindi, hanno accolto il ricorso proposto dal Fisco. Per la Suprema corte, la mancata riproposizione nelle nuove disposizioni della locuzione «indipendentemente dalla data della loro costruzione», contenuta invece nell`articolo 2 del decreto legge 12/85 (convertito dalla legge 118/85), non ha alcun significato. La norma agevolativa, infatti, deve essere interpretata nel senso che opera, al fine d`individuare le caratteristiche delle abitazioni non di lusso, un rinvio non al testo integrale del pluricitato Dm 2 agosto 1969, bensì ai soli criteri in esso menzionati. Si tratta di requisiti, previsti dagli articoli da 1 a 8 del provvedimento ministeriale, in presenza dei quali le abitazioni sono considerate «di lusso» e, quindi, non meritevoli di agevolazioni tributarie. Insomma, conclude la Cassazione, il rinvio non comprende l`articolo 10, norma di natura transitoria, la cui portata applicativa, destinata a regolamentare la fase di passaggio dalla disciplina del Dm 4 dicembre 1961 a quella della vigente Dm 2 agosto 1969, ha in ciò esaurito la sua funzione e, quindi, deve considerarsi sostanzialmente priva di ogni effetto. Inoltre la Suprema corte, con la sentenza n. 18580/10, ha rafforzato il principio di diritto secondo cui, ai fini della fruizione dei benefici fiscali previsti per l`acquisto della prima casa, assume rilievo la residenza anagrafica dell`acquirente – già stabilita o da trasferire, nel termine di legge (18 mesi) nel Comune ove è ubicato l`immobile oggetto di compravendita – mentre nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, se contrastante con il dato anagrafico.

Fonte: Il Sole 24 Ore