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Responsabilità solidale dell acquirente di un immobile ai fini Iva.

Italcase.it
4 ott 2011
Circolari
Con la circolare n. 8/2009, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente a oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il legislatore ha esteso infatti, nell’ambito delle cessioni di immobili, la responsabilità per il pagamento dell’Iva in capo all’acquirente, anche laddove quest’ultimo ponga in essere l’operazione al di fuori di un’attività di impresa o di lavoro autonomo. Presupposto della solidarietà è la divergenza tra l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione e nella relativa fattura, rispetto al corrispettivo effettivamente percepito, e non il “valore normale” dell’immobile trasferito accertato presuntivamente dall’ufficio. Tale conclusione si fonda su di un’interpretazione dell’impianto normativo dettato ai fini Iva, in base al quale la responsabilità solidale dell’acquirente ai fini Iva rappresenta un’ipotesi eccezionale e va limitata ai casi tassativamente previsti dal legislatore. Non è pertanto possibile estendere la responsabilità solidale dell’acquirente anche al caso in cui la maggiore imposta derivi da un accertamento in base al “valore normale”. Fonte: Fisco Oggi